S.C.I.A – Commerciale
Cos’è la S.C.I.A.
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Chiunque voglia iniziare, modificare o cessare un’attività economica deve essere in possesso di un‘autorizzazione, ossia della S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). In sostanza di tratta di una dichiarazione fatta dall’imprenditore, che gli consente di iniziare un‘attività economica di tipo commerciale, artigianale o imprenditoriale senza dover attendere che siano stati effettuati tutti i controlli necessari per poter avere il via da parte delle istituzioni. La S.C.I.A. ha quindi snellito tutta la parte burocratica che spesso limitava gli imprenditori.
Per dare il via ad un’attività (ma anche per modificarla o cessarla) sarà necessario consegnare il documento correttamente compilato e in allegato devono essere presentati anche tutti i documenti che certificano la presenza dei requisiti soggettivi necessari per avviare un’attività economica (requisiti morali e professionali) e la presenza dei requisiti oggettivi (conformità edilizia, igienico-sanitaria, ambientale e così via).
In alcune fattispecie particolari devono essere anche consegnati, al comune di competenza, gli elaborati tecnici e planimetrici relativi al locale in cui si ha intenzione di svolgere l’attività economica.
In pratica la S.C.I.A. è una sorta di autocertificazione in cui si dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per iniziare, modificare o cessare un esercizio economico, al fine di consentire alle forze dell’ordine incaricate di svolgere, al momento opportuno, i consueti controlli. Nella S.C.I.A. deve essere dettagliatamente descritta l’attività che si ha intenzione di svolgere.
Una volta compilata in tutte le sue parti, è necessario consegnare i documenti al SUAP ( Sportello Unico per le Attività Produttive) presente presso gli uffici comunali, nel cui territorio si ha intenzione di avviare, modificare o cessare l’attività economica.
Trascorsi 60 giorni (30 nel caso di S.C.I.A. edilizia) dalla consegna della S.C.I.A, il comune incaricato dovrà verificare che tutti i documenti, i certificati e gli attestati presentati siano conformi alle legge. In seguito alle verifiche di regolarità della documentazione effettuata dal comune, si possono configurare tre fattispecie:
• i documenti sono validi e il comune da l’ok allo svolgimento dell’attività economica (che era già avviata), alla sua modifica o alla sua cessazione;
• nei documenti presentati dal soggetto promotore dell’attività economica, vengono riscontrate gravi irregolarità che rendono impossibile l’avvio, la modifica o la cessazione della stessa. In tal caso il titolare dell’attività in questione è tenuto ad annullare gli effetti prodotti dalla presentazione della S.C.I.A. e sarà punito con delle sanzioni;
• i documenti non sono completamente in regola, in tal caso il soggetto titolare dell’attività economica dovrà provvedere a regolarizzare i documenti, entro un limite di tempo prestabilito.
Quando serve la S.C.I.A.
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Di seguito elencheremo tutti i casi per i quali è necessario presentare la S.C.I.A.:
• commercio al dettaglio esercitato in un luogo fisso;
• commercio al dettaglio esercitato in forme speciali (come internet, corrispondenza, e così via);
• attività alberghiere o ristorative come: alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze;
• attività di agriturismo;
• attività di deposito;
• commercio all’ingrosso di alimenti;
• attività di trasporto di alimenti;
• commercio di additivi utilizzati negli alimenti per gli animali;
• attività industriali;
• attività artigianali tra cui i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento;
• attività di parrucchiere o nel settore estetico;
• attività di esecutore di tatuaggi o piercing;
• apertura esercizi come bar, ristoranti e pub.
• attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito delle mense nelle case di riposo, negli ospedali, nelle scuole, in caserme o in comunità religiose;
• attività di somministrazione di alimenti e bevande nei luoghi di cultura come musei o teatri;
• attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio dell’acquirente;
• attività di somministrazione di alimenti e bevande in ambienti come sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari;
• variazione della superficie dell’attività commerciale;
• interruzione, riapertura o cessazione degli esercizi pubblici di attività di somministrazione alimenti e bevande;
• modifica dei locali o degli impianti;
• modifica della tipologia di merce messa in commercio;
• modifica del ciclo produttivo.
Detto così sembra che la S.C.I.A. sia obbligatoria per tutte le attività commerciali, ma non è così, infatti sono esonerati dalla presentazione di tale documento i soggetti che svolgono un’attività artigianale in cui NON sono impiegati più di tre lavoratori, le attività che non sono dotate di scarichi idrici legati alla produzione, le attività che non producono “rifiuti speciali”, le attività che non producono un impatto “rumoroso” sull’ambiente, il cosiddetto inquinamento acustico.
Come dovrebbe essere redatta una S.C.I.A.
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Nell’era della digitalizzazione anche la S.C.I.A. è in linea con i tempi che corrono, infatti per poterla presentare alla Pubblica Amministrazione è previsto un unico modo: in via telematica. Pertanto non sono ammesse domande consegnate in cartaceo (inviate con mezzo posta) o via fax, che risulterebbero irrevocabili o inefficaci, cioè non produrrebbero gli effetti previsti dalla legge.
In tal caso l’attività che deriva da una S.C.I.A. inviata in modalità cartacea, non solo non produce effetti giuridici ma può anche essere soggetta a sanzioni.
Per poter inviare la S.C.I.A. è necessario registrarsi a portale www.impresainungiorno.org.it, dopo di che è possibile procedere con la compilazione della pratica che consiste nel rispondere ad un questionario che, informazione dopo informazione, andrà a costituire il documento in questione. Una volta terminata la procedura occorrerà corredarla di firma digitale del titolare dell’attività o del suo rappresentante.
Subito dopo il termine della procedura il SUAP invia una ricevuta di avvenuta registrazione ed esecuzione del procedimento che rappresenta un lasciapassare per l’avvio dell’attività: si tratta di una ricevuta rilasciata dal sistema in modo del tutto automatico senza cioè, aver effettuato nessuna verifica sulle informazioni inserite nel questionario.
La ricevuta rilasciata dal sistema è sufficiente ad iniziare l’attività, pertanto non è necessario nessun altro documento.
Tempistiche per una S.C.I.A.
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Sulle tempistiche abbiamo detto sin dall’inizio che il senso stesso della S.C.I.A. è proprio quello di velocizzare la procedura e semplificare la burocrazia che c’è dietro l’avvio di un’attività economica e, come spiegato nel paragrafo precedente, al termine della compilazione del questionario, dal quale verrà generata la S.C.I.A., verrà IMMEDIATAMENTE rilasciata una ricevuta che rappresenta tutto ciò che serve per poter definire la procedura finita, fermo restando i 60 giorni di tempo durante i quali il comune di competenza effettua i controlli su quanto dichiarato, ma l’attività può essere subito avviata.
Per tanto è possibile aggiungere che la S.C.I.A. deve necessariamente essere presentata prima dell’inizio dell’attività, purché siano presenti i requisti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge, perciò le tempistiche dipendono dalla esistenza di un attività che sia strutturata (disponibilità di locali o attrezzature) e pronta a partire.
Le tariffe vigenti (per esempio nel comune di Roma) sono quelle indicate dalla tabella (formato Pdf – Kb 404), estratta dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4/2017, ove in luogo di D.I.A. leggasi S.C.I.A.