Richiesta numero civico
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Al di là di quello che si può comunemente pensare, i numeri civici non sono sempre esistiti. In passato, infatti, per identificare un determinato edificio si faceva riferimento alla sua collocazione rispetto ad altri punti riferimento, come il bar del paese o la parrocchia. La prima città ad introdurre in Europa l’uso della numerazione fu Parigi intorno alla metà del XIX secolo, mentre in Italia si iniziò a farne uso a partire dal 1954. Il numero civico è uno strumento intuitivo per identificare, all’interno di una determinata via o di una piazza, un edificio specifico. La sua assegnazione è fondamentale sia da un punto di vista anagrafico, poiché ogni nucleo familiare deve risultare residente presso il medesimo indirizzo, sia per finalità pratiche, come accelerare le operazioni di soccorso. Affinché l’indirizzo sia completo deve essere quindi presente non solo l’indicazione della via ma anche del numero civico.
Cosa è la richiesta del numero civico
L’assegnazione della numerazione è gestita dall’Ufficio Comunale competente secondo regole ben precise. I numeri vengono infatti assegnati in modo progressivo, partendo dal centro della città per poi arrivare nelle zone periferiche. Inoltre agli edifici che sono collocati sul lato sinistro sono assegnati i numeri dispari, mentre a quelli situati sul lato destro le cifre pari. Per quanto riguarda le piazze, invece, la numerazione è sempre progressiva ma parte dal palazzo più importante per poi proseguire in senso orario. La numerazione civica può subire delle variazioni nel tempo disposte dal Comune sulla base delle modifiche dei piani regolatori o a causa della costruzione e della demolizione di edifici, cercando di mantenere il più possibile inalterata la numerazione degli immobili che non subiscono trasformazioni.
Riferimenti normativi
I numeri civici sono stati introdotti dalla legge n. 1228 del 24 dicembre 1954. In particolare all’art. 10 viene indicato l’obbligo del Comune di provvedere alla numerazione civica e che questa spesa è posta a carico dei proprietari degli immobili secondo quanto riportato dall’art. 153 del Testo Unico della legge comunale e provinciale. Ulteriori disposizioni sono presenti nell’art. 42 del DPR n. 223/1989 secondo cui qualunque porta o accesso ad un’area di circolazione interna dei fabbricati deve essere provvista di apposita numerazione. Questo obbligo si estende anche alle zone interne in caso di ambienti in cui siano presenti esercizi professionali o commerciali in conformità con le norme stabilite dall’ISTAT secondo l’ultimo censimento.
Quando serve la richiesta del numero civico
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La richiesta del numero civico viene presentata di solito in presenza di un nuovo edificio o nel caso in cui la struttura ne sia sprovvista. L’ente comunale a cui è necessario rivolgersi è quello di Toponomastica, è in questa sede che avviene infatti l’assegnazione e la revisione dei numeri civici, così come l’intitolazione delle varie strade o piazze cittadine. In poche parole, una volta terminate le opere di costruzione o di ristrutturazione dell’edificio, prima che questo possa essere occupato è dovere del proprietario presentare all’ufficio comunale, entro un tempo non superiore ai 15 giorni dal termine dei lavori, l’apposita richiesta di numero civico. La domanda può essere depositata sia dal proprietario che dall’amministratore condominiale o, nel caso in cui l’edificio sia di proprietà di una società, dal rappresentante legale. In questa occasione è possibile inoltre fare richiesta di un certificato che dimostri la data di attribuzione del numero civico.
Come va redatta la richiesta del numero civico
La richiesta del numero civico può essere effettuata mediante domanda in carta libera presso l’ufficio comunale competente prima che il fabbricato venga occupato. In generale, questa istanza deve essere depositata al termine dei lavori o in caso di variazioni relative alla toponomastica stradale. La modulistica può essere ritirata fisicamente presso il proprio Comune di appartenenza o può essere scaricata da internet tramite il sito istituzionale dell’ente preposto. Il modulo dovrà essere compilato con i dati dell’immobile e gli estremi catastali con annesso il Permesso di Costruire o la S.C.I.A. e la planimetria in scala 1:200 su cui dovranno essere segnati gli accessi da numerare.
Sarà quindi compito della Polizia Municipale verificare la correttezza di quanto dichiarato tramite un attento sopralluogo. In seguito sarà quindi l’ufficio a inviare apposita comunicazione dell’assegnazione del numero civico entro e non oltre 30 giorni. La targhetta dovrà essere realizzata con un materiale resistente agli agenti atmosferici (di solito in metallo) e dovrà essere collocata in corrispondenza dei punti di accesso da aree pubbliche in modo ben visibile.