Autorizzazioni installazione insegna

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Installazione di insegne: novità, autorizzazioni e procedure da seguire

Quando si parla di insegne è bene sapere che, chiunque intenda installare qualsiasi tipologia di cartelli, striscioni, targhe nonché insegne pubblicitarie in luoghi pubblici o accessibili al pubblico è tenuto a presentare un’apposita richiesta di autorizzazione oppure la cosiddetta SCIA, ossia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso l’ente territoriale competente. Tale istanza dovrà successivamente essere inviata al comune qualora il manufatto fosse visibile su una strada comunale oppure alla Provincia nel caso di strade provinciali.
Con l’avvento del canone unico, gli enti locali si sono trovati a dover regolarizzare, sotto il profilo amministrativo, anche tutti i mezzi pubblicitari che fino a poco fa risultavano soggetti a Imposta sulla Pubblicità i quali non necessitavano di autorizzazioni. Tuttavia, tale gestione, basata principalmente sul presupposto tributario, permetteva a molti di non rinnovare le richieste in quanto scollegate dal titolo amministrativo e dunque non pagare così la suddetta imposta. Molte autorizzazioni di insegne pubblicitarie non venivano dunque rinnovate rimanendo però esposte a fronte esclusivamente del pagamento (e non) della tassa annuale. Tale problematica è ancor oggi diffusa in numerosi comuni italiani (anche i più virtuosi). È stato, infatti, stimato che oltre il 50% delle insegne presenti su pubblica via, e pertanto soggette a regolamentate dal Codice della Strada, siano sprovviste di titoli o che questi siano scaduti senza che sia mai stata inviata la richiesta di rinnovo. A rendere ancor più frequente il fenomeno è senza dubbio la normativa (articolo 53 del Regolamento di attuazione del Codice Stradale) che fissa la durata massima di un’autorizzazione a 3 anni, obbligando così i proprietari a dover effettuare richieste con eccessiva frequenza. Non solo, gli uffici degli enti locali si trovano in questo modo oberati di richieste provenienti dai titolari che necessitano di rinnovare le autorizzazioni per gli impianti pubblicitari che sono già scaduti o in scadenza.

Autorizzazioni e SCIA: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Come detto poc’anzi, quando si necessita di installare un’insegna è necessario possedere l’autorizzazione e procedere al pagamento dell’imposta. Tuttavia molti si chiedono per quale ragione sia necessario inviare la richiesta all’ente locale e se non sia più opportuno utilizzare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La risposta a tali quesiti però non è così semplice poiché ogni caso, nonché ogni impianto pubblicitario, presenta specifiche peculiarità. La procedura che prevede una richiesta di autorizzazione deriva, infatti, dal Codice della Strada che, attraverso l’articolo 23, stabilisce la collocazione di insegne (anche d’esercizio) e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario lungo le strade o in vista deve essere soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’ente che possiede la strada stessa. È pertanto responsabilità del soggetto, che desidera affiggere un’insegna di qualsiasi natura, inviare la domanda all’ufficio dell’ente preposto allegando altresì la relativa documentazione amministrativa nonché le dichiarazioni relative alle caratteristiche della stessa.
Tale modello si basa su un intervento ex ante dell’amministrazione, grazie al quale a seguito della ricezione dell’istanza da parte del privato, che desidera installare un’insegna, si attiva una procedura il cui scopo è quello di verificare l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l’accoglimento della domanda. A seguito delle sopraccitate verifiche, l’ente rilascia o nega l’autorizzazione. Tale iter non consente dunque di tralasciare l’intervento preventivo della pubblica amministrazione e di conseguenza dall’ottenimento dell’atto di assenso.
A tale proposito è bene ricordare che, nel caso in cui si fosse in procinto di affiggere un’insegna, è sempre bene consultare i regolamenti dell’ente territoriale di riferimento poiché ciascun comune potrebbe applicare ordinamenti differenti in base alla tipologia di impianto pubblicitario. Alcuni hanno già previsto, in modo specifico per le insegne d’esercizio, l’uso della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Quest’ultima presenta, infatti, un iter più semplice e pertanto più vantaggioso in termini burocratici. Si tratta di una notevole semplificazione sia da parte del richiedente che degli uffici comunali che si riservano esclusivamente la facoltà di verificare il possesso dei requisiti per l’affissione esprimendosi, nell’eventualità che questo risulti necessario, per negare la prosecuzione (in modo totale o parziale) e inviando contestualmente la richiesta di conformazione della documentazione. Per ciò che concerne le insegne d’esercizio, inoltre, la SCIA non è soggetta a rinnovo e ha dunque durata illimitata. Sotto tale aspetto, questa modalità rappresenta un consistente snellimento delle procedure da parte degli enti i quali si troverebbero invece oberati di richieste di rinnovo da parte dei possessori di insegne d’esercizio che, una volta affisse sugli edifici destinati ad attività commerciali, rimangono nella stessa posizione per svariati anni. La SCIA risulta dunque una procedura legittima e autorizza l’installazione di un’insegna? Alcuni grandi comuni italiani adottano la cosiddetta SCIA pubblicitaria che si qualifica come un atto, di natura privata, che tuttavia non rappresenta un provvedimento amministrativo a forma tacita e non da luogo ad alcuni titolo costitutivo. In sintesi, la SCIA pubblicitaria è da intendere come atto privato che ha lo scopo di rendere nota l’intenzione di mettere in atto un’attività consentita dalla legge ossia l’esposizione di un’insegna di esercizio. Per questa ragione essa può essere considerata come un atto privato di assunzione di responsabilità attraverso il quale il proprietario dell’insegna dichiara attraverso apposite autocertificazioni di possedere i requisiti stabiliti dalle normative e dagli enti locali per l’affissione. Entrando nel merito delle insegne pubblicitarie visibili dalla strada, la SCIA pubblicitaria potrebbe, quindi, risultare inadatta e non in linea con le prescrizioni delle leggi in materia. Tuttavia il principio cosiddetto di auto responsabilità (su cui si basa la SCIA) in virtù del quale il soggetto privato si fa carico dell’onere di fornire, attraverso un’autocertificazione, la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti risulta moderato dalla permanenza del potere amministrativo di accertamento indicato nelle norme relative all’esposizione pubblicitaria. Pertanto, poiché risulta ancora un’attività subordinata al regime amministrativo, nonostante il suddetto regime non preveda l’assenso preventivo con fine autorizzatorio ma una verifica del possedimento dei presupposti necessari all’affissione, è possibile ritenere che in taluni casi e limitatamente alle insegne d’esercizio (si escludono quindi in modo categorico le restanti tipologie di impianti pubblicitari) l’uso della SCIA possa rappresentare un iter percorribile nonché più vantaggioso.

Quale iter seguire per richiedere e ottenere l’autorizzazione per l’installazione di un’insegna?

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Il titolare a cui fa capo l’attività deve avanzare la domanda per ottenere l’autorizzazione per l’installazione dell’insegna, previo ottenimento del nulla osta da parte del proprietario dell’edificio interessato. Per farlo sarà necessario compilare gli appositi documenti forniti da ogni comune o ente (generalmente è possibile trovarli sul sito web ufficiale). In questa fase è importante allegare:
• le indicazioni relative al luogo in cui verrà apposta l’insegna;
• i disegni raffiguranti l’insegna che verrà installata.
La materia è regolata dal Regolamento Edilizio che, all’art 38, sancisce l’obbligo per il soggetto titolare dell’autorizzazione o della SCIA del pagamento del canone unico patrimoniale (in base alla dimensione dell’insegna) che sostituisce l’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni dall’anno 2021. La legge stabilisce inoltre che:
• le modifiche apportate successivamente al manufatto dovranno essere segnalate;
• l’autorizzazione ha validità di 3 anni a decorrere dalla data di rilascio, dunque dovrà periodicamente essere rinnovata provvedendo anticipatamente rispetto alla scadenza.
È necessario sottolineare che ogni comune può stabilire regole differenti, pertanto è consigliabile consultare le informazioni fornite online o rivolgersi ad esperti del settore che conoscano la normativa del territorio interessato anche a livello provinciale.
Per quanto attiene al pagamento del canone unico patrimoniale, sarà la ICA ad effettuare l’accertamento e la successiva riscossione per conto delle pubbliche amministrazioni di competenza.
In linea generale prima di richiedere e ottenere l’autorizzazione per l’installazione di un’insegna è necessario sapere che:
• il manufatto sia conforme alle regole stabilite dal Codice della Strada;
• le dimensioni corrette sono stabilite dai regolamenti locali;
• in qualunque caso, in assenza di un marciapiede non è possibile apporre insegne a bandiera;
• i materiali impiegati per la realizzazione devono rispettare la normativa vigente;
• è necessario dimostrare che l’insegna sia correttamente inserita nell’ambiente;
• è indispensabile richiedere ed ottenere il nulla osta da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e ambientali qualora l’edificio sul quale verrà apposto il manufatto rientri tra quelli antichi presenti sul territorio comunale.

Canone unico (ex imposta comunale sulla pubblicità): quando è necessario pagarlo?

Un altro aspetto da considerare in materia è il pagamento del canone unico (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) che dal 2021 sostituisce l’imposta comunale sulla pubblicità. In primo luogo occorre considerare che vi sono circostanze in cui si è esentanti dal pagamento e che ogni comune può applicare il decreto legislativo n 507/1993 con un sostanziale margine di discrezionalità. La legge parla di esenzione dal pagamento nei seguenti casi:
• le insegne di esercizio che segnalano la presenza del luogo nel quale si svolge l’attività (a cui fanno riferimento) di dimensione complessiva massima o inferiore a 5 metri quadrati;
• messaggi pubblicitari che presentino dimensioni inferiori a 300 cm quadrati.
Si è invece tenuti a corrispondere il valore dell’imposta in tutti i casi in cui l’insegna sia di dimensioni superiori a 5 metri quadri ed è dovuta per l’intera superficie.
Infine è necessario specificare che nel caso in cui non si sia ottenuta l’autorizzazione per l’apposizione dell’insegna pubblicitario o qualora non si fosse versata la quota dovuta al comune nel quale l’insegna viene esposta si potrebbe incorrere in una sanzione amministrativa corrispondente alla multa di importa variabile tra 400 euro e 1000 euro.

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