Successioni
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Con il termine successione, in senso ampio, si indica il subentrare di un soggetto in un rapporto giuridico, o in un complesso di rapporti giuridici, di cui era titolare un altro soggetto.
La successione lascia immutato il contenuto di tale rapporto, mentre ne fa mutare soggetto attivo o passivo.
Nella prima ipotesi si ha trasmissione di un diritto dal precedente titolare, autore o dante causa, a un successore titolare o avente causa, mentre nella seconda si ha la sola trasmissione di un obbligo.
La successione può avvenire tanto per atto tra vivi, quanto, ben più frequente, per causa di morte, quest’ultima giuridicamente rilevante poiché non vi è patrimonio di persona fisica che non sia destinato ad esserne oggetto.
L’istituto della successione per causa di morte trova giustificazione pratica nell’esigenza di provvedere alla sorte del patrimonio, che continua ad esistere nonostante ne venga meno il titolare.
Citazioni normative del Codice Civile in merito alla successione si trovano nel titolo I norme generali sulle successioni artt. 456-564, nel titolo II delle successioni legittime artt. 565-586, nel titolo III delle successioni testamentarie artt. 587-712 e nel titolo IV della divisone artt. 713-768.
Cos’è la dichiarazione di successione
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La dichiarazione di successione è l’atto formale con cui si dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate del subentro di eredi nel patrimonio del de cuius, oggetto della successione stessa, al fine di determinare l’ammontare delle imposte erariali da corrispondersi per il passaggio di beni e rapporti giuridici in seno ad essa.
L’atto prende in considerazione l’intero patrimonio del de cuius ed è obbligo di tutti gli eredi e legatari provvedere alla sua presentazione in solido, in forza di legge o per testamento, quant’anche essi non abbiano ancora accettato l’ingresso nell’asse ereditario, salvo il fatto non vi abbiano espressamente rinunziato.
Nell’ipotesi in cui erede o legatario si trovino nell’impossibilità o nell’incapacità, ad esempio nei casi di interdizione legale o inabilità, è data facoltà di nomina di un rappresentate legale che può essere un parente di qualsiasi grado, ovvero il tutore legale nominato per legge.
La coercitività dell’atto di dichiarazione di successione ricade sugli amministratori dell’eredità, siano essi curatori, esecutori testamentari o comunque soggetti attivi al possesso temporaneo dei beni ma non della loro disponibilità, salva fatta causa di forza maggiore prevista per legge, come deperimento o alienazione forzosa dei beni oggetto di successione.
Come si redige una dichiarazione di successione
L’atto che costituisce la dichiarazione di successione solitamente viene redatto da un professionista che abbia competenze specifiche in materia, che potrebbe essere il notaio incaricato della redazione testamentaria, ovvero legale esperto in tutela di diritti successori.
Importante è rammentare che la dichiarazione di successione va presentata entro un anno dal decesso del dante causa, a meno che non vi siano situazioni che ne giustifichino l’aumentata temporaneità, salvo il caso in cui il patrimonio complessivo non ecceda i centomila euro e non vi sia la presenza di immobili.
La mancata presentazione prevede una sanzione amministrativa in ragione di una percentuale variabile fra il 120% e il 240% dell’ammontare totale delle imposte non liquidate d’ufficio, diversamente, l’omessa dichiarazione di comunicazioni sostitutive e integrative, nel caso le stesse imposte non siano dovute, comporta il pagamento di una sanzione dai 258 euro al massimo edittale di 1.032 euro.
L’accertamento dei dati omessi o incompleti spetta all’Agenzia delle Entrate, operato sulla scorta di quanto desumibile dalla consistenza patrimoniale.
Al fine di commisurare le relative imposte si dovrà considerare la differenza fra attivo e passivo applicando, in ragione del ritardo nella presentazione, un interesse di mora pari al 2,5% capitalizzato su base semestrale.
La dichiarazione di successione va presentata su apposito formato detto Modello 4 reperibile presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate o scaricabile dallo stesso sito istituzionale.
Questo debitamente compilato dovrà essere consegnato nella sede della Direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate, ovvero spedito tramite raccomandata assicurata con ricevuta di ritorno.
Importante ricordare che, qualora il de cuius risultasse residente all’estero, la dichiarazione va presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, oppure qualora il domicilio fosse ignoto alla Direzione Provinciale II EUR Torrino, ufficio territoriale Roma 6.
Nella dichiarazione di successione andranno allegati certificazioni sostitutive dello stato di famiglia e certificato di morte, eventuale testamento o accordo integrativo, certificazioni dei pubblici registri, documenti attestanti attivo e passivo patrimoniale, inventario dello stesso patrimonio redatto da professionista delegato.
Inoltre sarà indispensabile presentare tutti i prospetti di imposte catastali, tasse, bolli e oneri diversi relativi agli immobili ove presenti nel patrimonio ereditario, le cui quietanze dovranno accertarne la liquidazione anticipatamente, ovvero contestualmente alla presentazione di dichiarazione di successione.
Calcolo e liquidazione degli oneri della dichiarazione di successione
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L’imposta ipotecaria è pari al 2% del valore degli immobili in eredità, e l’imposta catastale è pari all’1%, con un versamento minimo di 200 euro nel caso in cui ciascuna imposta determinata sulla base delle presenti percentuali risulti inferiore.
Le imposte, con particolare riferimento a quella ipotecaria e catastale, vanno liquidate anticipatamente alla presentazione della dichiarazione di successione, mediante modulo F23, sempre reperibile presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate o scaricabile dal sito stesso.
Il modello F23 è pagabile anche on-line tramite servizio di home banking per tutti i titolari di conto corrente abilitato a tale servizio, oppure direttamente dal professionista a cui è delegato l’onere della dichiarazione, avendo cura di attribuire il codice tributo 649T per l’imposta ipotecaria e il codice tributo 737T per quella catastale.
Ai fini del calcolo delle imposte il valore di un immobile è commisurato alla sua rendita catastale rivalutata in ragione del 5%, tenuto conto dei parametri a cui ricondurre l’immobile stesso, come determinate categorie catastali oppure se risultante prima abitazione, mentre se trattasi di terreno non edificabile la base di calcolo si otterrà moltiplicando per 90 il reddito dominicale, rivalutato del 25%.
Il calcolo per l’imposta di successione ha come base imponibile il valore complessivo dell’eredità con aliquote tabellari riferite a ciascun avente causa e nello specifico:
il 4% per coniuge e parenti in linea retta ossia genitori e figli, con franchigia di un milione di euro, il 6% per fratelli e sorelle, con una franchigia di centomila euro, il 6% per parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado ma senza franchigia, l’8% per gli altri soggetti sempre senza franchigia.
Detta franchigia è innalzata a un milione e mezzo di euro nei casi in cui l’avente causa sia portatore di handicap grave, nonché beneficiario di diritti secondo quanto previsto dalla Legge 104.
Il tributo, calcolato sulla parte eccedente la franchigia, deve essere liquidato nei tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, oppure entro cinque anni nell’ipotesi di omessa presentazione, termini in cui ogni diritto sul patrimonio va a decadere.