A.P.E (Attestato di prestazione energetica)

Cos’è l’A.P.E.

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A.P.E. è l’acronimo di Attestazione Prestazione Energetica, si tratta di un documento da far redigere da un tecnico abilitato per valutare la classe energetica di un immobile. Il certificato di valutazione energetica è diventato obbligatorio in seguito ad una modifica del decreto legge 63/2013 in cui, lo stesso documento, veniva denominato A.C.E. L’A.P.E è uno strumento grazie al quale è possibile definire le prestazioni energetiche di un edificio o di un appartamento, in sostanza il certificato energetico è utile al momento della compravendita di un immobile in modo tale che il potenziale futuro proprietario possa essere a conoscenza dei consumi, in termini energetici, che andrà a sostenere una volta acquistata l’unità immobiliare. Sono principalmente due i motivi per i quali è obbligatorio redigere l’A.P.E.: il primo è perché serve, come già detto, a valutare la prestazione energetica dell’immobile al momento dell’acquisto, il secondo motivo, invece svolge l’importante funzione di definire gli interventi da effettuare, detti di riqualificazione energetica, per migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile. L’A.P.E. è un certificato che nel corso dei prossimi anni, fornirà numerosi vantaggi in fase di compravendita, perché gli immobili che saranno caratterizzati da una prestazione energetica alta vedranno aumentare il loro valore immobiliare, ma soprattutto l’A.P.E. influirà sulle nuove costruzioni, perché gli imprenditori edili avranno pieno interesse nel realizzare edifici immobiliari che abbiano una classe energetica bassa e quindi con un minore impatto ambientale (meno produzione di CO2). Occorre tenere ben distinti l’A.P.E., di cui ci stiamo occupando, dall’A.Q.E. (Attestato di Qualificazione Energetica) che viene redatto da un certificatore qualificato e competente esterno alla società che si è occupata della costruzione dell’immobile. In genere il certificatore dell’A.Q.E. è un soggetto abilitato ad effettuare la valutazione per l’attestato di qualificazione energetica ed è indipendente. Inoltre l’A.Q.E. non indica la classe energetica dell’edificio o dell’appartamento e viene chiesto solo al momento della dichiarazione di fine lavori.

Quando serve l’A.P.E.

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A partire dal 1º luglio 2009 l’A.P.E. è diventata obbligatoria nel caso di compravendita immobiliare. Invece, a partire dal 1º luglio 2010 è diventata obbligatoria anche in caso di locazione di appartamenti o abitazioni. A partire da gennaio del 2012 è diventato obbligatorio inserire negli annunci di compravendita o di locazione gli indici di prestazione energetica che sono indicati con il valore KWh/mq all’anno. L’Attestato Prestazione Energetica serve soprattutto per ottenere un altro attestato, cioè quello di agibilità dell’immobile. Più nello specifico elenchiamo tutti i casi in cui risulta essere obbligatoria l’A.P.E.:
• compravendita
• locazione
• donazione
• annunci immobiliari di vendita o di affitto
• costruzione di nuovi edifici o abitazioni
• ristrutturazione che coinvolge il 25% della struttura dell’edificio (tetti o pareti)
• edifici pubblici
• edifici aperti al pubblico
• in caso di nuovi contratti per impianti termici o di climatizzazione negli edifici pubblici. L’A.P.E. va modificata e aggiornata nel caso di ristrutturazioni che modificano la prestazione energetica dell’edificio, parliamo in questo caso di interventi di ristrutturazione che riguardano un nuovo impianto di riscaldamento o raffreddamento, cambio degli infissi, posa isolante e così via. L’A.P.E. sostituisce la vecchia A.C.E., che era necessaria prima del decreto legge del 2013. Nel caso in cui un immobile è dotato di A.C.E. regolarmente rilasciata prima del 2013, questa è valida e non è necessario sostituirla con l’A.P.E. Altro importante dettaglio da non dimenticare è che l’Attestato Prestazione Energetica ha una scadenza, infatti ha una validità di 10 anni, dopo di che sarà necessario aggiornarla, chiedendo nuovamente l’intervento di un tecnico abilitato. Tuttavia nel caso in cui, prima dello scadere dei 10 anni, vengano effettuate ristrutturazioni che migliorano le prestazioni energetiche dell’immobile, sarà necessario far redigere, sempre da un tecnico abilitato, una nuova A.P.E.

Come dovrebbe essere redatta un’A.P.E.

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Intanto cominciamo dicendo chi è il tecnico abilitato a redigere e rilasciare l’A.P.E. Si tratta di un certificatore riconosciuto dalla regione di appartenenza che generalmente è un architetto, un geometra o un ingegnere che ha competenze specifiche in ambito energetico. Affinché l’attestato sia valido, il certificatore deve essere un tecnico abilitato alla progettazione di edifici o impianti e deve essere iscritto all’albo dei professionisti in base al titolo di cui è in possesso (geometra, architetto, ingegnere etc.) Il certificatore energetico per poter redigere l’attestato deve, prima di tutto, effettuare un sopralluogo e raccogliere i dati catastali dell’immobile di cui è tenuto ad effettuare la certificazione. Il sopralluogo eseguito dal tecnico serve a raccogliere tutte le informazioni (le cosiddette variabili) che verranno poi inserite all’interno di un software che, grazie a queste riesce ad elaborare una valutazione energetica. La classe energetica è espressa su una scala che va dalla A4 a G, dove G indica che si è in presenza di un immobile con un basso risparmio energetico. Le variabili a cui abbiamo fatto riferimento, altro non sono se non gli elementi fondamentali dell’immobile, come: infissi (vengono analizzati tipologia e materiali che li compongono), analisi dei solai (l’analisi riguarda il calpestio e lo spessore), l’impianto di climatizzazione e di produzione dell’acqua calda sanitaria, valutazione di eventuali pannelli fotovoltaici, la tamponatura interna ed esterna dell’involucro dell’edificio e molti altri parametri.

Dopo aver inserito tutti questi dati all’interno del software sarà possibile ottenere il cosiddetto indice di prestazione globale dell’immobile, che serve ad indicare la quantità di energia che viene consumata all’interno di un edificio. Generalmente questo indice, fondamentale per la classificazione energetica, viene indicato con l’acronimo I.P.E. che tuttavia è errato dal momento che la legge prevede che vanga indicato come EPgl, che sta per ‘indice di prestazione energetica globale’. Questo di cui abbiamo appena parlato, è l’indice che va obbligatoriamente inserito negli annunci immobiliari, non è previsto invece l’obbligo di dichiarare, negli annunci immobiliari, la classe energetica (A4/G). Le sanzioni previste in caso di assenza di indice EPgl in un annuncio immobiliare vanno da 300 auro fino a 3000 euro. Il certificatore energetico viene chiamato o nominato dal committente (proprietario dell’unità immobiliare) o dal costruttore. Nel caso di nuove costruzioni edilizie, il tecnico abilitato a rilasciare la certificazione energetica viene nominato dal costruttore prima dell’inizio dei lavori e deve, per legge, essere indicato nei documenti della pratica edilizia che deve essere consegnata al Comune di competenza.
Inoltre, sempre nel caso di nuove costruzioni, il certificatore energetico può effettuare sopralluoghi e verifiche strutturali durante la realizzazione dell’edificio.
Il motivo dell’importanza della figura del certificatore energetico e dell’importanza che sia un professionista esperto, è legato alla responsabilità che si assume dal momento in cui rilascia l’A.P.E., si tratta infatti di una responsabilità di tipo civile, penale, amministrativo e disciplinare. Ecco perché l’A.P.E. non può rilasciarla chiunque, ma solo le persone abilitate dalla Regione di competenza che, tra l’altro, provvede a controllare il lavoro svolto dal certificatore e, in caso di errori o di certificazioni rilasciate senza rispettare le direttive di legge, procede con delle severe sanzioni. Riassumendo: il certificatore energetico, professionista abilitato e riconosciuto dalla Regione, in seguito a controlli, sopralluoghi e valutazioni strutturali, con l’ausilio di uno specifico software, procede a rilasciare un documento detto targa energetica nel quale sono indicati: la classe energetica, l’indice EPgl e gli interventi da effettuare per migliorare le prestazioni energetiche dell’unità immobiliare. In caso di errori o certificati falsi, il certificatore è perseguibile dalla legge.

Tempistiche e prezzi di mercato per redigere una A.P.E.

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Definire il costo di un Attestato Prestazione Energetica e per lo più impossibile, dal momento che non è prevista una tariffazione minima e che il costo cambia in base a numerose variabili, tra cui i metri quadri dell’immobile e il comune in cui è situato l’edificio da certificare. Tuttavia sulla base delle certificazioni già rilasciate a partire dal 2013 e dai dati raccolti, è possibile affermare che il costo, per il rilascio del certificato che attesta la prestazione energetica di un’unità immobiliare, parte da 150 euro per arrivare ad un massimo di 250 euro. É chiaro che per abitazione come grandi ville o anche ville a schiera, negozi o uffici, il costo per il rilascio del certificato è maggiore. Per evitare di imbattersi in truffe o di spendere più del dovuto, è consigliabile chiedere più di un preventivo in modo da valutare la proposta economica più conveniente, verificare che nel preventivo siano inclusi IVA, costi di spedizione e tutti i cosiddetti costi nascosti, per evitare sorprese finali. Inoltre, sempre per evitare truffe, è bene non fidarsi di preventivi eccessivamente bassi, nascondono sempre un motivo poco conveniente, ma non fidatevi neppure di chi dice di rilasciare il certificato senza effettuare il sopralluogo che ricordiamo, è obbligatorio per legge e, per finire, non fidatevi neppure di intermediari che propongono un loro tecnico di fiducia che propone preventivi troppo costosi. Anche per le tempistiche è chiaro che non sono facili da stabilire con esattezza, ma facendo un giro tra i vari siti presenti sul web che trattano l’argomento e propongono tecnici per la certificazione energetica, abbiamo notato che i tempi per ottenere la targa energetica variano dalle 48 ore fino ad una massimo di 4/5 giorni lavorativi. Chiaramente questi tempi sono da calcolare a partire dall’avvenuto sopralluogo (diffidate di chi vi offre certificazioni di prestazione energetica online senza sopralluogo).

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