Coordinatori della sicurezza: il C.S.P e il C.S.E.
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Oggigiorno, il tema della sicurezza sul lavoro è senza dubbio un argomento estremamente discusso e trattato a causa dei dati purtroppo sempre più alti che testimoniano come gli incidenti occorsi sul posto di lavoro siano più frequenti che mai e, purtroppo, come molti di essi continuino a mietere vittime. I lavori che avvengono all’interno di cantieri temporanei o mobili, nella maggior parte dei casi, vengono supervisionati da figure professionali che hanno l’obiettivo di garantire l’incolumità degli operai presenti e di mantenere efficaci le misure di sicurezza adottate per prevenire qualsivoglia tipologia di incidente. Stiamo parlando del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), due ruoli la cui responsabilità ricade sulla sicurezza generale del cantiere edile e dei lavoratori impiegati in esso. Ma quali sono le mansioni di ognuna di queste figure? Quando si rende necessaria la loro presenza e che dire delle principali differenze che intercorrono tra i due ruoli?
Analizziamo ciò ed altro in questa interessante guida!
C.S.P.: chi è?
Innanzitutto, è opportuno partire chiarendo l’esatta definizione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.); si tratta sostanzialmente di una figura professionale in possesso di specifici requisiti che si occupa di coordinare le imprese esecutrici alle quali sono stati affidati i lavori in un cantiere e di salvaguardare con ogni mezzo possibile la sicurezza degli operai. Più precisamente, la descrizione esaustiva di questo importantissimo ruolo viene espressa nel Decreto Legislativo n.81 del 2008, il quale definisce il C.S.P. come il soggetto incaricato dal responsabile dei lavori o dal committente dell’esecuzione di tutte le mansioni previste dall’articolo 91. Come indica la denominazione stessa, il C.S.P. è coinvolto in prima linea nella fase di progettazione dei lavori e, come vedremo più avanti, possiede diverse responsabilità e compiti che si limitano alla pianificazione e al coordinamento delle imprese che interverranno nei lavori. La nomina del C.S.P. deve avere luogo contemporaneamente all’affidamento della progettazione dei lavori e deve ricadere su un individuo che soddisfi i precisi requisiti sanciti dall’articolo n.98 del D.Lgs. 81/0, tra i quali figurano:
- il possesso di una laurea magistrale o di una specialistica nelle classi LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73 o LM-74 oltre ad un’attestazione proveniente da committenti o datori di lavoro che accerti che l’individuo abbia svolto mansioni lavorative nel settore edile per un lasso di tempo di almeno un anno;
- il possesso di una laurea alternativa nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 corroborata da attestazione firmata che certifichi che il soggetto abbia svolto lavori nel settore edile per almeno 2 anni;
- un diploma di geometra, perito industriale o agrario, nonché il documento che attesti che il soggetto sia stato coinvolto nei lavori di costruzione per almeno 3 anni
Non solo, il C.S.P. deve inoltre avere anche un attestato di frequenza ad un corso incentrato sulla sicurezza sul posto di lavoro che abbia implicato anche un test finale. Tale corso, in linea generale, ha una durata di circa 120 ore suddivise in una componente teorica da 96 ore e in una pratica di 24 ore totali. L’abilitazione che il C.S.P. consegue deve essere mantenuta mediante un corso di aggiornamento che si tiene a cadenza quinquennale della durata di 40 ore complessive frequentabile sia in presenza che tramite e-learning.
Che dire invece del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.)?
C.S.E.: chi è?
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Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) è una figura professionale che si occupa di supervisionare e coordinare l’effettiva realizzazione dell’opera prevista dalla progettazione, assicurando che il piano di sicurezza stilato dal C.S.P. venga seguito alla lettera in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori coinvolti. Egli viene incaricato direttamente dal responsabile dei lavori o dal committente per assicurarsi che le norme di salute e di sicurezza vengano rispettate durante i lavori nel cantiere. I requisiti che il C.S.P. deve soddisfare per poter svolgere tale mansione sono praticamente gli stessi di quelli ai quali deve aderire anche il C.S.E.: ciò è inevitabile in quanto le due mansioni presentano delle importanti similarità nonostante cambi la fase dei lavori nella quale ognuno dei due professionisti viene impiegato. Alla luce di questo, quali sono alcune differenze che intercorrono tra il ruolo del C.S.P. e quello del C.S.E.?
C.S.P. e C.S.E.: le differenze
Come esaminato finora, quelli del C.S.P. e del C.S.E. sono senza dubbio due ruoli fondamentali per la sicurezza del cantiere. Tuttavia, le principali differenze tra le due figure professionali interessano i loro compiti e la specifica fase nella quale operano. Più precisamente, il C.S.P. si occupa di redigere un documento ufficiale di cruciale importanza per l’effettivo svolgimento dei lavori in cantiere: stiamo parlando del PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento), la vera e propria progettazione delle misure di sicurezza che verranno adottate durante la realizzazione dell’opera prevista. In stretta continuità con ciò che il C.S.P. assolve, il C.S.E. concentra la sua attenzione sul verificare che tali misure di sicurezza vengano effettivamente adottate durante l’esecuzione dei lavori. Inoltre, la fase nella quale lavora il C.S.P. si limita a quella iniziale del progetto fino alla presentazione delle offerte, mentre il C.S.E. comincia il suo impiego nel momento in cui più imprese partecipano alla realizzazione dell’opera edile. Un’ulteriore differenza tra questi due ruoli è evidente dalle responsabilità penali di ciascuno di essi: il C.S.P. può essere soggetto a denunce che si basino sulla prevedibilità degli incidenti, dato che il suo compito principale è proprio quello di considerare i rischi di tali spiacevoli accadimenti e prevenirli stilando delle misure di sicurezza appropriate. Il C.S.E., invece, possiede il potere di segnalare eventuali inadempienze o scostamenti importanti dal suddetto piano, proponendo la sospensione dei lavori nel caso dovesse rendersi l’unica via percorribile.
Ad ogni modo, è possibile che le figure del C.S.P. e del C.S.E. possano essere ricoperte dalla medesima persona purché il soggetto soddisfi i requisiti menzionati precedentemente e che abbia l’abilitazione per poter svolgere entrambe le mansioni. Tuttavia, mantenere separati i due ruoli è sempre consigliato dato che, in questo modo, si potrà garantire un livello di attenzione più accurato e approfondito sia in fase di progettazione che durante l’esecuzione vera e propria dei lavori, al fine di ottimizzare e massimizzare la sicurezza dei lavoratori coinvolti.
C.S.P. e C.S.E.: quando serve nominarli?
Come detto in precedenza, colui che nomina il C.S.P. e il C.S.E. è il committente dei lavori o, in alternativa, il responsabile dei lavori. Tuttavia, l’intervento di tali figure professionali è obbligatorio quando si prevede la presenza, anche se non contemporanea, di più imprese esecutrici; in questi casi, il committente o il responsabile dei lavori nomina sia il C.S.P. che i tecnici che si occuperanno della progettazione architettonica, strutturale, impiantistica etc…
Prima di affidare i lavori, egli designerà anche il C.S.E. che svolga il compito di assicurarsi della bontà del P.S.C. e che esso venga applicato direttamente in cantiere. Da ciò si deduce che, qualora l’impresa esecutrice sia solo una non è necessaria la nomina del C.S.E. e del C.S.P.; tuttavia, nel caso in cui all’impresa esecutrice che si è aggiudicata l’appalto dovesse aggiungersi una seconda solo dopo l’affidamento dei lavori o qualora una porzione di lavoro generale dovesse essere affidato ad altre imprese, il committente o il responsabile sarà comunque tenuto a nominare un Coordinatore in fase di Esecuzione. Ad ogni modo, designare un C.S.P. e un C.S.E. non esonera totalmente il committente da eventuali responsabilità in materia di sicurezza sul cantiere: egli rimane comunque il principale responsabile, anche se la maggior parte degli incidenti occorrono a causa di inadempienze o sviste da parte dei coordinatori. Pertanto, è di cruciale importanza che il committente verifichi costantemente che il C.S.P. e il C.S.E. adempiano agli obblighi previsti rimanendo sempre in linea con le normative vigenti in tema di sicurezza dei cantieri. A questo proposito, esaminiamo nello specifico ciò che il Decreto Legislativo n.81/08 sancisce in merito alle norme di sicurezza che si devono rispettare durante i lavori in un cantiere.
Le normative vigenti sulla sicurezza nei cantieri
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Nel settore dell’edilizia, la sicurezza dei cantieri è senza dubbio un tema di importanza cruciale dato che è in grado di coinvolgere non solo la responsabilità legale e la reputazione delle imprese appaltatrici nel caso si verificassero spiacevoli incidenti, ma soprattutto la salute e il benessere degli operai. Per questo, la sicurezza dei cantieri edili è regolamentata da un particolare Decreto Legislativo che sancisce delle normative specifiche per salvaguardare la sicurezza del cantiere. Si tratta del D.Lgs n.81 del 2008 e, più specificatamente, del titolo IV di tale decreto, il quale approfondisce e introduce delle notevoli innovazioni rispetto alla precedente legge n.626 del 1994. Tale decreto, conosciuto altresì come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, mira ad incrementare gli standard di sicurezza e di protezione dei lavoratori fondando le sue normative su dei principi cardine come la valutazione dei rischi, l’informazione costante sulle norme e le misure preventive da adottare, nonché la formazione corretta dei lavoratori. Una base molto importante del decreto è la responsabilizzazione del datore di lavoro o del committente, figura che è tenuta ad assicurare la sicurezza generale del cantiere in ogni aspetto lavorativo, dotandolo dell’obbligo di fornire le giuste attrezzature agli operati provvedendo altresì alla loro manutenzione e al loro uso adeguato, nonché di implementare delle misure efficaci che prevengano i rischi di incidenti. Non solo, il decreto ha anche reso obbligatoria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, documento cruciale che, come abbiamo menzionato, elenca in modo dettagliato le misure di sicurezza che dovranno essere adottate durante i lavori. Sulla scia di quanto detto finora, un ulteriore principio cardine sul quale si fonda il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro riguarda il concetto di valutazione del rischio come mezzo proattivo che mira alla prevenzione degli infortuni. Ciò sancisce che ogni cantiere edile deve essere analizzato in modo accurato al fine di ottenere una lista di potenziali pericoli ai quali i lavoratori potrebbero andare incontro, spostando di fatto l’attenzione dalla semplice reazione ad un incidente alla sua prevenzione. Un altro aspetto è la formazione dei lavoratori, normativa che impone agli operai di formarsi adeguatamente sui rischi del loro impiego e sulle misure di sicurezza che gli verranno impartite, con l’obiettivo di aumentare la loro consapevolezza sui pericoli che un cantiere potrebbe riservare e di renderli un fattore aggiunto nel renderlo un ambiente di lavoro totalmente sicuro.
Il decreto n.81/08 pone l’enfasi anche sui dispositivi di protezione individuale (DPI) e di protezione collettiva (DPC), elementi pressoché irrinunciabili per la sicurezza generale del cantiere, sancendo delle normative per la loro fornitura, manutenzione e corretto utilizzo. I DPI sono parte di un ampio ventaglio di strumenti o attrezzature che vengono fornite ai lavoratori al fine di assicurare loro una maggior sicurezza durante lo svolgimento di ogni mansione che gli viene impartita; tra di essi figurano i guanti, il casco, gli occhiali di protezione, le scarpe antinfortunistiche e i dispositivi per la protezione dell’udito. Ovviamente, ciascun dispositivo deve dipendere dalla natura del lavoro e dai potenziali rischi associati; ad ogni modo, la normativa sancisce che ognuno di essi dev’essere correttamente manutenuto o sostituito laddove necessario, in modo tale da assicurare la loro efficacia per il più lungo lasso di tempo possibile. Oltre ai DPI, anche i DPC ricoprono un ruolo altrettanto importante per la sicurezza sul cantiere: essi includono le barriere di sicurezza, i sistemi di ventilazione, la segnaletica e le reti anticaduta che, a differenza dei DPI, proteggono non solo il singolo lavoratore ma soprattutto assicurano la sicurezza del collettivo di operai che interviene in un cantiere. La selezione e l’installazione effettiva dei DPC, secondo la normativa vigente, sono procedure che devono avvenire durante la fase di progettazione del cantiere al fine di assicurarsi che possano essere integrati in modo adeguato nell’ambiente di lavoro. Una volta esaminato ciò che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro sancisce in materia di sicurezza nel cantiere, analizziamo quelli che sono i compiti e le responsabilità che il C.S.E. e il C.S.P. possiedono.
C.S.E. e C.S.P.: compiti e responsabilità
I compiti del C.S.E. sono elencati nell’articolo n.92 del Decreto Legislativo n.81/08 e esprimono ciò che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione deve svolgere durante la realizzazione dell’opera. Innanzitutto, egli deve verificare tramite delle specifiche azioni di coordinamento e di controllo che le imprese esecutrici e i lavoratori applichino le disposizioni e le misure di sicurezza previste dal PSC. Inoltre, il C.S.E. deve anche controllare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, un progetto che sostanzialmente funge da elemento corroborante del PSC., assicurandosi che entrambi i documenti siano coerenti tra loro. Il C.S.E. assolve il compito di adeguare e adattare il PSC in base all’effettiva evoluzione dei lavori, rimanendo totalmente a disposizione per ascoltare le proposte delle imprese esecutrici finalizzate al miglioramento della sicurezza generale del cantiere. Oltre a tutto ciò, egli deve occuparsi di organizzare la cooperazione e la perfetta collaborazione tra i datori di lavoro o i committenti e i lavoratori, facendo sì che ci sia sempre una comunicazione efficace e un livello di informazione ottimale. Tra i compiti del C.S.E. rientra anche la possibilità di segnalare al responsabile dei lavori le eventuali inadempienze o i disallineamenti rispetto a quanto sancisce il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e a quanto pianificato dal PSC, previa la contestazione scritta da inoltrare alle imprese esecutrici interessate. Nel caso in cui si dovesse rendere necessario, il C.S.E. può anche proporre la sospensione dei lavori, la risoluzione del contratto o l’allontanamento delle imprese, segnalando eventualmente alla Direzione Provinciale del Lavoro che opera nel territorio nel quale sorge il cantiere o all’ASL l’eventuale mancata adozione di provvedimenti da parte del committente o del responsabile dei lavori in presenza di una grave inosservanza. Infine, il C.S.E. possiede il potere di sospendere in prima persona i lavori nel caso in cui abbia riscontrato un pericolo grave e imminente nell’ambiente di lavoro fino alla verifica degli adeguamenti effettuati dalle imprese.
Che dire invece dei compiti del C.S.P.?
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, come detto anche in precedenza, ha il principale compito di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento inserendo i contenuti obbligatori impartiti dal Decreto Legislativo n.81 del 2008, aggiornandolo o modificandolo durante gli effettivi lavori in base alla loro evoluzione. Inoltre, oltre al PSC, il C.S.P. predispone anche il cosiddetto Fascicolo dell’Opera (FO), un documento che contiene tutte le informazioni riguardanti la vita dell’opera e la prevenzione, nonché la protezione, dei rischi ai quali i lavoratori potrebbero essere esposti. Infine, il C.S.P. coordina l’applicazione effettiva dei principi e delle misure generali di tutela della sicurezza degli operai in corrispondenza del momento delle selezioni architettoniche, organizzative e tecniche, nonché in fase di previsione della durata stimata dei lavori. Insomma, le figure professionali del C.S.E. e del C.S.P. sono di cruciale importanza affinché un cantiere edile possa realmente soddisfare le norme di sicurezza a tutela della salute e del benessere dei lavoratori. Dai compiti che devono assolvere e dalle responsabilità alle quali sono collegati dipende il corretto svolgimento dei lavori nel pieno rispetto delle normative vigenti, requisito fondamentale per far sì che la possibilità che in un cantiere edile avvengano incidenti o infortuni, di cui oggi si sente troppo spesso parlare, sia il più remota possibile.